La risposta breve
Serve il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e la legge 219/2017 impone comunque di ascoltare il minore in base alla sua età e maturità. Le protesi mammarie a soli fini estetici sono vietate sotto i diciotto anni dalla legge 86/2012. Per i trattamenti elettivi senza beneficio terapeutico, il medico può e spesso deve rifiutare.
Chi firma per un minore?
La legge 219/2017 dedica un articolo specifico ai minori e agli incapaci. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ma la legge aggiunge due vincoli che non sono formalità. Il primo è che la volontà del minore va tenuta in conto in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Il secondo è che lo scopo deve essere la tutela della salute psicofisica e della vita del minore, nel pieno rispetto della sua dignità.
Il codice civile attribuisce la responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, che la esercitano di comune accordo per le decisioni di maggiore interesse relative alla salute. Un trattamento estetico invasivo su un minore è per definizione una decisione di maggiore interesse, quindi la firma di un solo genitore non basta. Se i genitori sono separati o divorziati, questo non cambia: serve comunque l'accordo di entrambi, salvo provvedimenti del giudice che dispongano diversamente.
Il minore accompagnato da un solo genitore con una delega generica scritta a mano non è una situazione gestibile. Se accetti, il rischio non è formale ma sostanziale: l'altro genitore può contestare l'intervento e la posizione del professionista diventa immediatamente difficile.
Che cosa è vietato per legge sotto i diciotto anni?
| Trattamento | Regola in Italia |
|---|---|
| Impianto di protesi mammarie a soli fini estetici | Vietato ai minori dalla legge 5 giugno 2012, n. 86, con sanzione a carico dell'operatore sanitario; eccezione per gravi malformazioni congenite certificate |
| Tossina botulinica a fini estetici | Non ha indicazione autorizzata in età pediatrica per l'uso estetico; il ricorso a un minore esce dalle indicazioni approvate |
| Filler dermici | Nessun divieto espresso, ma assenza di beneficio terapeutico e sviluppo somatico non concluso rendono l'indicazione difficilmente sostenibile |
| Laser e luce pulsata | Nessun divieto espresso; occorre valutare fototipo, maturità cutanea e reale necessità |
| Trattamenti estetici non sanitari | Disciplinati dalla prassi e dalle regole del centro; resta la necessità del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale |
Come si valuta un trattamento elettivo su un minore?
La domanda giuridica corretta non è se qualcuno può firmare, ma se l'atto è lecito. L'articolo 5 del Codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o che siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Su un minore, il criterio della legge 219/2017 aggiunge che la decisione deve avere come scopo la tutela della sua salute: un intervento privo di qualsiasi beneficio terapeutico non la tutela, la espone soltanto a un rischio.
Il Codice di deontologia medica dà al medico lo strumento per dire di no, perché gli impone di non intraprendere attività diagnostiche o terapeutiche senza acquisire un consenso valido e di ispirare la propria condotta al principio di beneficialità. Il rifiuto motivato e scritto in cartella è, in questi casi, la condotta più difendibile.
Sul piano psicologico c'è un elemento ulteriore che conviene documentare: la richiesta che nasce da dinamiche di gruppo, da contenuti sui social o da un disagio corporeo va intercettata, non assecondata. Annotare che hai esplorato la motivazione, e con quali domande, è ciò che distingue una valutazione clinica da una vendita.
E in Svizzera italiana?
Il diritto svizzero ragiona sulla capacità di discernimento più che sull'età anagrafica. Il minore capace di discernimento acconsente personalmente alle cure che lo riguardano, mentre per il minore privo di discernimento decide il rappresentante legale. Le leggi sanitarie cantonali, compresa quella ticinese, articolano su questa base i diritti del paziente. Resta però il vaglio sulla liceità dell'atto in sé, che per un trattamento estetico elettivo su un adolescente è altrettanto severo.
Cosa significa per la tua documentazione
Servono, nell'ordine: copia dei documenti di identità di entrambi i genitori, modulo di consenso firmato da entrambi con la dichiarazione che esercitano la responsabilità genitoriale e che sono d'accordo, nota in cartella dell'ascolto del minore con le sue parole, e la motivazione clinica che giustifica il trattamento in età minore.
Se decidi di non trattare, scrivi anche quello. Una riga in cartella che dice che hai valutato la richiesta e l'hai declinata, con la data e la ragione, protegge molto più di un modulo firmato in fretta da un genitore in sala d'attesa.
Domande collegate
Questa risposta ha finalità informative e non costituisce consulenza legale né medica. I requisiti variano e cambiano nel tempo: verificali con i tuoi consulenti legali e clinici prima di applicarli.