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RISPOSTA

Cosa prevede la legge 219/2017 sul consenso informato?

Aggiornato 2026-08-25 · MedSpaForms

La risposta breve

La legge 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può iniziare o proseguire senza il consenso libero e informato della persona. Il consenso va documentato in forma scritta o con videoregistrazione e inserito in cartella clinica, è sempre revocabile con le stesse forme, e il tempo della comunicazione è considerato tempo di cura. La legge disciplina anche minori, incapaci e disposizioni anticipate di trattamento.

Che cosa ha cambiato la legge 219/2017?

Prima del dicembre 2017 il consenso informato in Italia era un principio ricavato dalla Costituzione e costruito dalla giurisprudenza, senza una legge organica. La legge 22 dicembre 2017, n. 219, intitolata alle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, ha dato a quel principio un testo scritto, richiamando gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La regola centrale è secca: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, tranne i casi espressamente previsti dalla legge. Da qui discende il diritto speculare di rifiutare, in tutto o in parte, un accertamento o un trattamento, e di revocare il consenso già prestato anche quando la revoca comporta l'interruzione del trattamento.

C'è poi una frase che ha effetti pratici enormi negli studi privati: il tempo della comunicazione tra medico e paziente è considerato tempo di cura. Non è retorica. Significa che la conversazione informativa è parte della prestazione, va programmata e va tracciata.

Come deve essere documentato il consenso?

La legge indica le forme ammesse e ne fissa la destinazione.

AspettoRegola posta dalla legge 219/2017
FormaForma scritta oppure videoregistrazione; per la persona con disabilità, i dispositivi che le consentono di comunicare
DestinazioneInserimento nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
Rifiuto dell'informazioneLa rinuncia a ricevere le informazioni e l'eventuale indicazione di un fiduciario vanno anch'esse registrate
RevocaSempre possibile, con le stesse forme del consenso, e va documentata allo stesso modo
EmergenzaIl medico assicura le cure necessarie nelle situazioni di urgenza, rispettando la volontà della persona ove le sue condizioni lo consentano

L'informazione che precede la firma deve riguardare diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti indicati, possibili alternative e conseguenze del rifiuto. È esattamente il contenuto che un modulo estetico deve rispecchiare, tradotto nella tecnica concreta.

Che cosa dice sui minori, sugli incapaci e sulle DAT?

La legge dedica un articolo specifico ai minori e agli incapaci. Il consenso per il minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, ma tenendo conto della volontà del minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica nel rispetto della dignità. Per l'interdetto e per l'inabilitato la legge individua chi esprime il consenso e in quale misura la persona partecipa alla decisione.

Un altro articolo introduce le disposizioni anticipate di trattamento, con cui una persona maggiorenne e capace, in previsione di una futura incapacità, esprime le proprie volontà e può indicare un fiduciario. Un ulteriore articolo disciplina la pianificazione condivisa delle cure per le patologie croniche a prognosi infausta. Sono istituti che raramente toccano uno studio estetico, ma chiariscono l'impianto: la volontà della persona è il centro del sistema.

La legge si applica anche alla medicina estetica?

Sì. La legge parla di trattamento sanitario e di esercente la professione sanitaria, senza distinguere tra finalità curativa ed estetica. Un'iniezione di filler, una seduta laser eseguita da un medico o un peeling medico sono trattamenti sanitari, quindi ricadono pienamente nel perimetro.

Sul lato estetico la giurisprudenza va oltre e chiede qualcosa in più. La Corte di cassazione ha affermato che nella medicina a fini estetici non basta il consenso all'intervento, ma occorre informare in modo realistico sul risultato concretamente ottenibile, perché la scelta di sottoporsi a un trattamento non necessario si fonda proprio sull'aspettativa di esito.

Cosa significa per la tua documentazione

Il minimo che deve stare in cartella per ogni paziente è questo: il documento di consenso firmato e datato oppure la videoregistrazione conservata, la nota su quando e come hai dato l'informazione, il nome di chi era presente al colloquio, e l'eventuale revoca con la sua data.

Aggiungi due voci che gli studi dimenticano quasi sempre. La prima è la rinuncia all'informazione, se il paziente dichiara di non voler sapere: va annotata, altrimenti in giudizio si legge come omessa informazione. La seconda è la traccia delle domande poste dal paziente e delle risposte date, perché è la prova più efficace che il colloquio è avvenuto davvero e non si è ridotto a una firma allo sportello.

Domande collegate

Questa risposta ha finalità informative e non costituisce consulenza legale né medica. I requisiti variano e cambiano nel tempo: verificali con i tuoi consulenti legali e clinici prima di applicarli.