La risposta breve
Il consenso informato deve identificare paziente e professionista, descrivere il trattamento e la sua finalità non terapeutica, elencare rischi tipici, rischi legati alla storia clinica del singolo, complicanze gravi anche rare, alternative e l'opzione di non trattarsi, e ricordare che il consenso è revocabile in ogni momento. La legge 219/2017 chiede che sia documentato in forma scritta o videoregistrazione e inserito in cartella clinica.
Che cosa chiede esattamente la legge?
La legge 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, richiamando i principi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. La stessa legge precisa che il consenso, comunque espresso, va inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico, e che può essere revocato in qualsiasi momento con le stesse forme con cui è stato prestato.
Il Codice di deontologia medica della FNOMCeO aggiunge il pezzo che nei moduli manca quasi sempre. Il medico deve garantire un'informazione comprensibile su diagnosi, percorso, alternative, rischi prevedibili e comportamenti da tenere, e deve annotare in cartella i modi e i tempi dell'informazione, non soltanto la firma finale.
In medicina estetica lo standard si alza. La persona che hai davanti è sana e sceglie liberamente, quindi la Corte di cassazione ha ripetuto che l'informazione deve toccare anche il risultato concretamente ottenibile, e che la sottoscrizione di un modulo generico non prova di per sé che tu abbia informato.
Quali blocchi deve avere il documento?
| Blocco | Cosa deve risultare per iscritto |
|---|---|
| Identificazione | Nome del paziente, nome del professionista e numero di iscrizione all'Ordine, denominazione della struttura |
| Trattamento | Descrizione in linguaggio piano, zona trattata, numero di sedute previste, prodotto o apparecchio impiegato |
| Finalità | Che si tratta di un intervento volontario e non terapeutico, e quale miglioramento è ragionevole attendersi |
| Rischi comuni | Ematoma, edema, dolore, infezione, asimmetria, discromie, risultato inferiore alle attese |
| Rischi individuali | Quelli che derivano dall'anamnesi concreta: anticoagulanti, gravidanza e allattamento, malattie autoimmuni, cheloidi, fototipo, trattamenti precedenti |
| Complicanze gravi rare | Per i filler, l'occlusione vascolare, la necrosi cutanea e il rischio oculare; per i laser, l'ustione e la cicatrice |
| Alternative | Altre tecniche possibili e, in modo esplicito, la scelta di non trattarsi |
| Risultato | Che l'impegno è sulla correttezza della tecnica e non su un esito estetico predeterminato, e che la risposta biologica varia |
| Dopo il trattamento | Restrizioni, segnali di allarme, recapito per le urgenze e appuntamento di controllo |
| Revoca | Che il consenso può essere ritirato in ogni momento, senza motivarlo |
| Data e firme | Firma del paziente e del professionista, data della firma e data della seduta informativa se precedente |
Il consenso al trattamento copre anche foto e dati?
No, e confonderli è uno degli errori più costosi. Il consenso sanitario della legge 219/2017 riguarda l'atto sul corpo. L'uso dell'immagine ha una base diversa, cioè l'articolo 10 del Codice civile e gli articoli 96 e 97 della legge 633/1941, e richiede un consenso proprio, con finalità e canali indicati e possibilità di revoca.
Anche il trattamento dei dati personali viaggia su un binario separato. Serve l'informativa privacy e, quando chi eroga il servizio non è un professionista sanitario tenuto al segreto, il consenso esplicito al trattamento dei dati sulla salute. Tre documenti distinti, quindi, e non tre paragrafi dello stesso foglio.
Basta un unico modulo per tutti i trattamenti?
No. Ogni tecnica ha rischi propri e va coperta da un modulo proprio. Un consenso per la tossina botulinica non copre una seduta laser, e un consenso per un filler labiale firmato a marzo non copre un'infiltrazione zigomatica di ottobre.
L'assetto che regge meglio è a due livelli: un tronco comune con anagrafica e anamnesi, e una scheda specifica per tecnica firmata prima di ogni ciclo, accompagnata da un foglio di seduta dove annoti data, distretto, quantità, lotto e scadenza del prodotto.
Cosa significa per la tua documentazione
Per ciascun paziente e ciascuna tecnica devi poter estrarre dall'archivio, in pochi minuti, cinque cose: la scheda di consenso specifica firmata e datata, l'anamnesi che giustifica i rischi individuali scritti in quella scheda, il foglio di seduta con prodotto, lotto e scadenza, il consenso separato all'uso delle immagini, e la copia delle istruzioni post-trattamento consegnate.
Una regola di ordine che vale più di molte clausole: se il trattamento è invasivo, la data della firma non dovrebbe coincidere con quella del primo ago. Se coincide, annota in cartella quando hai dato l'informazione e quali domande ti sono state poste, perché in giudizio è a te che tocca dimostrare di aver informato.
Domande collegate
Questa risposta ha finalità informative e non costituisce consulenza legale né medica. I requisiti variano e cambiano nel tempo: verificali con i tuoi consulenti legali e clinici prima di applicarli.