MedSpaForms

RISPOSTA

Quale assicurazione serve secondo la legge Gelli?

Aggiornato 2026-08-25 · MedSpaForms

La risposta breve

La legge 24/2017 impone alla struttura sanitaria una copertura per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, e al medico libero professionista una propria polizza; chi opera in struttura deve inoltre coprirsi per la colpa grave. Le polizze devono avere retroattività e ultrattività decennali, secondo i requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale 232/2023.

Che cosa impone davvero la legge 24/2017?

La legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco, ha riscritto la responsabilità sanitaria in Italia e ha reso l'assicurazione un obbligo, non una scelta prudente. L'impianto poggia su una distinzione: la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde della prestazione secondo le regole della responsabilità contrattuale, mentre l'esercente la professione sanitaria che opera nella struttura risponde secondo le regole della responsabilità extracontrattuale, salvo che abbia assunto un'obbligazione contrattuale direttamente con il paziente.

Questa distinzione ha un effetto pratico immediato per chi lavora in medicina estetica. Il medico che riceve il paziente nel proprio studio, incassa direttamente e pattuisce lui il trattamento ha assunto un'obbligazione contrattuale, quindi si trova nel regime più severo, con termine di prescrizione decennale e onere della prova che gioca contro di lui.

Sul versante assicurativo la legge prevede l'obbligo per le strutture di dotarsi di copertura per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, anche per i danni causati dal personale a qualunque titolo operante, e l'obbligo per l'esercente la professione sanitaria di dotarsi di adeguata copertura per l'attività svolta. Chi opera all'interno di una struttura deve inoltre stipulare una polizza per la colpa grave, che è quella esposta all'azione di rivalsa.

Quali coperture servono a chi

SituazioneCopertura necessaria
Ambulatorio o poliambulatorio autorizzatoPolizza della struttura per RC verso terzi e verso i prestatori d'opera
Medico libero professionista con studio proprioPolizza personale per l'attività svolta, ampia perché il rapporto è contrattuale
Medico che opera in struttura di terziPolizza per colpa grave, esposta all'azione di rivalsa
Collaboratori sanitari e personale ausiliarioCopertura in capo alla struttura, con verifica dell'estensione ai soggetti a qualunque titolo operanti
Centro estetico non sanitarioFuori dal perimetro della legge 24/2017; serve una RC professionale coerente con l'attività dichiarata

Che cosa deve contenere la polizza per essere adeguata?

Un contratto generico di responsabilità civile professionale non basta. La legge disciplina l'estensione temporale della garanzia e chiede che le polizze prevedano una retroattività non inferiore a dieci anni antecedenti la stipula e, in caso di cessazione definitiva dell'attività, un'ultrattività decennale a favore degli eredi.

I requisiti minimi sono stati poi dettagliati dal decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024, che disciplina massimali minimi, condizioni di operatività, franchigie e scoperti, prevedendo che questi ultimi non siano opponibili al danneggiato. Alle imprese assicurative è stato concesso un periodo di ventiquattro mesi per adeguare i contratti, scaduto a marzo 2026: se la tua polizza non è stata rivista da allora, è il momento di farla verificare.

La legge introduce anche l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura o dell'esercente, nei limiti dei massimali. È una novità che cambia il modo in cui i sinistri arrivano sul tavolo, perché il paziente può rivolgersi all'assicuratore senza passare prima dal patrimonio del professionista.

La medicina estetica rientra nella legge Gelli?

Sì, quando l'atto è sanitario e chi lo esegue è un esercente la professione sanitaria. Un'iniezione di filler, una seduta di tossina botulinica, un peeling medico o un laser medico sono prestazioni sanitarie a tutti gli effetti, indipendentemente dalla finalità estetica.

Attenzione però a un punto che spesso genera contenzioso con la compagnia. Molte polizze escludono o limitano la medicina estetica, distinguono tra chirurgia e medicina, e subordinano la copertura al possesso di determinate specializzazioni o all'esecuzione in struttura autorizzata. L'uso di un medicinale al di fuori delle indicazioni autorizzate è un'altra esclusione ricorrente. La verifica va fatta sul testo delle condizioni particolari, non sulla scheda commerciale.

Cosa significa per la tua documentazione

Tieni a portata di mano un fascicolo assicurativo con la polizza integrale e le condizioni particolari, l'attestato di rischio, la prova del pagamento del premio, l'elenco delle attività dichiarate all'assicuratore e l'elenco delle persone coperte. Aggiungi una nota interna che ricapitoli massimali, franchigie, esclusioni e retroattività, perché è il documento che serve quando arriva un reclamo e non c'è tempo per leggere quaranta pagine.

Aggiorna la dichiarazione delle attività ogni volta che introduci una tecnica nuova. La causa più frequente di scopertura non è l'assenza di polizza, ma l'esecuzione di un trattamento che non figurava tra quelli dichiarati al momento della stipula.

Domande collegate

Questa risposta ha finalità informative e non costituisce consulenza legale né medica. I requisiti variano e cambiano nel tempo: verificali con i tuoi consulenti legali e clinici prima di applicarli.